Autorizzate i Comuni al rilascio della CIE per chi vive all’Estero!

Chiediamo che i Comuni italiani siano autorizzati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) anche a chi risiede stabilmente all’estero e si trovi temporaneamente in Italia.

Queste cittadine e questi cittadini sono tenuti per legge ad iscriversi all’apposita Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Al momento, per ottenere la CIE, gli iscritti AIRE trovano due ostacoli davanti a sé. Infatti, chi non risiede nei Paesi UE, nel Regno Unito e in pochi altri non può richiederla affatto. Se, invece, vi risiede deve fissare un appuntamento in un Consolato, con tempi di attesa quasi mai inferiori ai 6 mesi – in realtà, anzi, spesso ancora più lunghi.

Per i circa 6 milioni di concittadini e concittadine residenti all’Estero, potersi rivolgere a un Comune mentre si soggiorna in Italia sarebbe un’opzione quasi scontata. Lo sarebbe per i tanti che, spesso per legami familiari, si rivolgerebbero a Comuni solitamente meno oberati di richieste di rilascio CIE. Ma non è un’opzione praticabile, perché ai Comuni manca la necessaria autorizzazione ministeriale.

Perché la CIE è importante per chi vive stabilmente all’estero? Perché le carte d’identità cartacee sono valide solo formalmente. Di fatto, per identificarsi nel proprio Paese di residenza non viene accettato altro che la CIE o il ben più oneroso passaporto.  Anche in Italia è fondamentale. Un esempio? L’identificazione digitale tramite SPID (per il quale è necessaria la CIE) o direttamente con la carta d’identità: sono imprescindibili per l’accesso ai portali online delle Pubbliche Amministrazioni, alle quali si resta legati anche se non si vive più in Madrepatria (INPS o all’Agenzia delle Entrate, solo per fare due esempi). Inoltre, ottenere la CIE è urgente. Dal 31 Dicembre 2023, infatti, l’identificazione digitale sarà obbligatoria per accedere ai servizi consolari online (Portale “Fast-It”).

Sappiamo che il rilascio delle CIE da parte dei Consolati ha richiesto passaggi lunghi e complessi prima che venisse autorizzato nel 2019. Ne resta da compiere uno ancora, per permettere a tutte le cittadine italiane e i cittadini italiani di ottenerla indipendentemente dalla propria residenza. Infatti, il documento tecnico-organizzativo che autorizza i Comuni è stato predisposto dai due Ministeri competenti, quello dell’Interno e quello degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Sullo schema di decreto che serve per approvare questo documento risulta anche il necessario parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, espresso il 16 Giugno 2022. Un anno è passato: non chiediamo altro, se non la conclusione di questo percorso.

Per questi motivi sosteniamo la consegna alle autorità competenti della seguente petizione:

“Al Ministro dell’Interno

Al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)

Al Direttore Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno

Al Direttore Centrale per i Servizi Consolari del MAECI 

Alle/Ai Parlamentari italiani della Circoscrizione Estero

Ai Membri del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero

Le firmatarie e i firmatari della presente petizione sono Cittadine italiane e Cittadini italiani residenti all’Estero, ma anche in madrepatria, interessati ai servizi della rete diplomatico-consolare italiana nel mondo.

Visto e considerato:

  • l’Art. 35 della Costituzione, “La Repubblica […] Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”;
  • il Regolamento (UE) 2014/910 – eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
  • il Regolamento (UE) 2019/1157, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, in particolare l’Art. 5 (“Eliminazione graduale”); 
  • il Regio Decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS),  in particolare l’Art. 3, nonché  il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635; 
  • il D.L. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”, in particolare gli Artt. 20, 64 e 65;
  • il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, “Disposizioni urgenti per l’università […], nonché altre misure urgenti”, in particolare gli. Artt. 7 vicies-ter e 7 vicies-quater;
  • il D.P.C. 10 novembre  2014,  n.  194,  “Modalita’  di  attuazione  e  di funzionamento dell’Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro  dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente“;
  • il D.M. 23 dicembre 2015, “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica”, in particolare gli Artt. 17 e 18;
  • il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
  • il D.M. 8 settembre 2022, “Modalita’ di impiego della carta di identità elettronica”;
  • il D.M. 19 Luglio 2019, in particolare l’allegato Documento tecnico-organizzativo “Emissione della CIE per i cittadini residenti all’estero – Analisi dei processi”;
  • il Decreto interdipartimentale 26 aprile 2021 della Direzione centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno e della Direzione centrale per i Servizi Consolari del Ministero degli Affari esteri e delle Cooperazione internazionale concernente la modifica del sopra riportato Documento tecnico-organizzativo allegato al D.M. 19 luglio 2019;
  • il Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 16 giugno 2022, “Parere sullo schema di decreto direttoriale con il quale si approva il documento tecnico relativo al procedimento di ‘Emissione della Carta di Identità Elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio’”.

Premesso che

  • siamo consapevoli della generale complessità dell’introduzione della Carta d’Identità Elettronica (CIE) nel territorio nazionale. Infatti:
    – la normativa europea stabilisce scadenze temporali circa l’eliminazione graduale di documenti d’identità in formato non elettronico e fissa le linee guida tecnico-normative per il coordinamento tra i Paesi membri dell’Unione Europea;
    – ai sensi della normativa nazionale, nel corso dei diversi passaggi che hanno portato all’introduzione della CIE, incluso il suo rilascio presso la rete consolare, il Ministero dell’Interno è tenuto a raccogliere numerosi pareri da diverse parti, quali il Garante per la Protezione dei Dati Personali;
    – da un punto di vista organizzativo e tecnico, tra gli altri, è stata necessaria una la messa a punto dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e l’accesso ad essa degli oltre 8mila Comuni italiani, nonché il coordinamento con l’Agenzia delle Entrate;
  • siamo altresì consapevoli di come tale complessità, lungi dal voler ricostruire in questo luogo una dettagliata genesi tecnico-normativa, si rifletta nella durata del processo di introduzione della CIE che, nei suoi esiti attuali, ha avuto avvio nel biennio 2014 – 2015 con l’adozione del D.P.C. 10 novembre  2014,  n.  194 (ANPR) e del D.M. 23 dicembre 2015 (modalità tecniche di emissione della CIE);
  • infine, siamo consapevoli dell’ulteriore elemento di complessità costituito dall’introduzione del processo rilascio CIE presso i Consolati italiani all’estero, comunque previsto nello stesso D.M. del 23 dicembre 2015 all’art. 17 e come attuato attraverso il D.M. del 19 Luglio 2019;  siamo consci di come tale processo abbia richiesto un particolare e approfondito coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come testimonia il Documento Tecnico-Organizzativo adottato con citato D.M. del 2019 e successivamente modificato.

Constatato ulteriormente che:

  • in data 16 Giugno 2022 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso il necessario parere circa lo schema di decreto direttoriale con il quale si approva il documento tecnico relativo all‘“Emissione della Carta di Identità Elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio”; 
  • stante il parere sopra riportato, risulta un dato di fatto acquisito l’approntamento,  da parte delle competenti Direzioni Generali del MAECI e del Ministero dell’Interno, del necessario quadro tecnico-normativo per l’emissione da parte dei Comuni delle CIE per le iscritte e gli iscritti AIRE; e che, come riportato alla voce precedente, almeno il necessario parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali è stato raccolto già da un anno;
  • l’Art. 5 del Regolamento UE 2019/1157 indichi come data a partire dalla quale il rilascio di documenti di identità avvenga in formato esclusivamente “elettronico” il 2 Agosto 2021; che, inoltre, le “carte d’identità non conformi ai requisiti […] cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031”; 
  • circa la gradualità del passaggio all’identificazione tramite documento “elettronico”, l’Art. 18 del D.M. 23 dicembre 2015 appare a chi propone la presente petizione perfettamente in linea con quanto disposto successivamente dal citato Regolamento UE 2019/1157; 
  • tale corrispondenza tra disposizioni italiane ed europee, nei fatti, risulti purtroppo di scarsa utilità pratica per coloro che si trovano a vivere all’estero; infatti, è esperienza comune di chi firma la presente petizione che le autorità pubbliche e gli enti privati di diverse nazioni dell’Unione Europea esigano l’identificazione personale attraverso documento “elettronico” già da ora, dunque ben prima dell’Agosto 2031 (*); ne consegue che da almeno due anni il possesso di un documento di tale tipo sia un imprescindibile requisito per poter vivere all’estero;
  • sempre più spesso le cittadine italiane e i cittadini italiani residenti all’Estero necessitino della CIE per l’identificazione personale anche in Italia, come per esempio per l’ottenimento dello SPID; va infatti notato che la CIE risulta per un’alternativa ben meno onerosa del Passaporto per un’ampissima parte di utenti  chi si trova ad espatriare in ambito UE, magari in cerca di un lavoro dignitoso; inoltre, non va dimenticato che a partire dal 31 Dicembre 2023 lo SPID sarà obbligatorio per l’accesso ai servizi consolari online (portale “Fast It”; è quanto disposto dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198); l’accesso a tali servizi è di vitale importanza, oltretutto, anche per poter aggiornare la propria posizione nell‘Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE – vedi Legge 27 ottobre 1988, n. 470);
  • il rilascio delle CIE all’estero è limitato alle sedi consolari presenti nei Paesi aderenti all’Unione Europea, nel Regno Unito e nei paesi in cui la carta d’identità garantisce libertà di circolazione (Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera) (**); per coloro che risiedono al di fuori di tali Paesi, al momento, non risulta prevista alcuna possibilità di rilascio di CIE; 
  • l’accesso agli sportelli consolari per il rilascio CIE è estremamente limitato a causa della drammatica carenza di personale presso la rete diplomatico-consolare; ciò è vero in particolare se si considerano gli intervalli di tempo che intercorrono tra il momento in cui si riesce a fissare un appuntamento attraverso i servizi online (portale “Prenot@mi”) e il giorno dell’appuntamento vero e proprio presso il Consolato competente per territorio; i tempi di attesa ben di rado risultano inferiori ai 6 mesi (***); ciò è particolarmente rilevante nelle sedi dove maggiore è la presenza di comunità italiane; 
  • per quanto i tempi di attesa presso i Comuni di grandi dimensioni, in media, non sembrino essere inferiori a quelli della rete consolare, almeno stando a quanto riportano gli organi di informazione, tale situazione di rallentamento non riguarda invece i Comuni di dimensioni minori; il dato è rilevante, atteso che nei Comuni minori sono radicate le origini familiari della maggioranza delle cittadine e dei cittadini residenti all’estero. Pertanto, laddove i Comuni minori possano rilasciare le carte di identità CIE direttamente agli AIRE, oltre al beneficio del celere ottenimento del documento, vi saranno anche concrete possibilità di realizzare un effetto deflattivo sulle incombenze della rete consolare.

Si chiede

  • Al Ministero degli Interni e al Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale, in particolare alle rispettive Direzioni Generali eventualmente competenti quali, ad esempio, la Direzione centrale per i Servizi Demografici e la Direzione Centrale per i Servizi Consolari: che venga completato con la massima tempestività il processo di emanazione del “decreto di approvazione del documento relativo alle modalità organizzative e tecniche di dettaglio relative al procedimento di emissione della Carta di Identità Elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei Comuni”, sul quale il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso il necessario parere già in data 16 Giugno 2022. La tempestività appare quanto mai necessaria in vista sia dell’imminente stagione estiva 2023, sia in vista della scadenza del 31 Dicembre 2023, dopo la quale quale sarà obbligatorio l’accesso ai servizi consolari telematici tramite identificazione digitale.
  • Ai rappresentanti delle Italiane e degli Italiani nel Mondo eletti all’estero: di proseguire, con il ricorso agli strumenti previsti per l’esercizio delle proprie funzioni, la verifica dell’avanzamento del processo di emanazione del citato decreto di approvazione necessario per il tempestivo avvio del rilascio della CIE per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei Comuni, come già avvenuto nel marzo 2023, purtroppo finora senza esito. (****)

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